Art. 99
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[1]Art. 89 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Pene per fraudolenta sostituzione di persone.
[3]I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva