Art. 24

[1](Art. 24 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, e' negata dal creditore, il rapporto giuridico e' considerato inesistente, a tutti gli effetti, fra le parti. Per i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la esistenza del debito puo' venire provata in base alle scritture contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute. Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito puo' essere provata in base agli estratti dei saldi conti, attestati conformi alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'azienda di credito.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art24 · fonte su Normattiva