Art. 5

[1](Art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]L'imposta straordinaria e' dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato. Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all'estero, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In ogni caso, i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all'estero si computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione della aliquota. I beni esistenti nei territori coloniali, nonche' nei possedimenti e nei territori metropolitani passati sotto la sovranita' di altri Stati in dipendenza del Trattato di pace, debbono essere compresi nella dichiarazione, ma, fino a nuove disposizioni, non si tengono in conto nella determinazione ne' del patrimonio imponibile ne' dell'aliquota.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art5 · fonte su Normattiva