Art. 49
[1](Art. 26 della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]Ai soli fini della pubblicita' degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata di 15 giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi. Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalita' e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimomio tassabile; delle modalita' di pagamento.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva