Art. 52
[2]I contribuenti, che, all'atto della dichiarazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 1948, abbiano chiesto la maggiore rateazione dell'imposta, sono tenuti a versare la meta' dell'importo di essa, in dodici rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1949, e l'altra meta', in ventiquattro rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1953; ovvero, se trattasi di patrimoni costituiti per almeno due terzi da. cespiti immobiliari o da aziende industriali, un terzo dell'imposta, in dodici rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1949 e gli altri due terzi, in trentasei rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1955; con la maggiorazione, in entrambi i casi, del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata, a partire dal 1949 o dal 1950, a seconda della composizione dei patrimoni. Entro il termine perentorio del 27 marzo 1950 i contribuenti possono chiedere che il pagamento del debito residuato al 1 gennaio 1950 avvenga in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o il 31 dicembre 1955, a seconda della composizione dei patrimoni, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata, a norma del comma precedente. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva. La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva