Art. 55

[1](Art. 8 della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione. Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta, straordinaria ancora da scadere. Qualora, il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la Finanza avrebbe facolta' di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione. Il riscatto e' ammesso se l'imposta e' riscuotibile in un numero di rate superiore a sei. Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 54 del presente Testo unico.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art55 · fonte su Normattiva