Art. 59
[1](Art. 9 della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]Entro il termine di due mesi dalla data del 27 novembre 1949 i contribuenti che abbiano presentato piu' dichiarazioni, frazionando tra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'art. 32 del presente Testo unico, richiamandovi le dichiarazioni gia' prodotte. Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, e' soggetto ad una sopratassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva