Art. 33
[1](Art. 33 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 16, ultimo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]Le societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, le societa' di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette societa', in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio. Le dichiarazioni previste nel comma precedente devono essere presentate entro il 31 dicembre 1947. Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle societa' anzidette. Le dichiarazioni comunque gia' presentate ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dalle societa' e dagli enti costituiti all'estero, sono valide agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia, le societa' e gli enti predetti possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla data del 27 novembre 1949, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili al nome di persone fisiche.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva