Art. 61
[1](Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attivita' patrimoniali altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o vi iscrive passivita' inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verita', ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 5.000.000. Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le societa' indicate nell'art. 33, sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle societa' stesse.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva