Art. 61

[1](Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attivita' patrimoniali altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o vi iscrive passivita' inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verita', ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 5.000.000. Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le societa' indicate nell'art. 33, sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle societa' stesse.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art61 · fonte su Normattiva