Art. 66
[1](Art. 10 della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'articolo 56, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima, puo' domandare all'autorita' giudiziaria competente a norma dell'articolo 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione. Il sequestro d'azienda non puo' essere concesso se non sentito il debitore. Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile. Nel giudizio di convalida spetta, al contribuente di fornire la prova che il credito della Amministrazione e' assistito da idonee garanzie.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva