Art. 76

[1](Art. 14 della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]L'assorbimento di cui all'articolo 74 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale e' presentata la denunzia di successione. Per le successioni gia' aperte alla data del 27 novembre 1949, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data medesima, per la imposta straordinaria gia' iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta, posteriormente. Per le successioni che si aprono dopo la data del 27 novembre 1949, la domanda diretta ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denunzia di successione per l'imposta straordinaria gia' iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denunzia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denunzia di successione. Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si e' reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata. In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione. Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta e' stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art76 · fonte su Normattiva