Art. 81
[1](Art. 19 della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]Il patrimonio imponibile della societa', le cui azioni sono quotate in borsa, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18. Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle societa' non per azioni, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19. Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alla disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente Testo unico. Nel caso in cui cespiti posseduti dalla societa' o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla societa' o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti e' portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione e' ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla societa' o dall'ente. Dall'imponibile valutato come sopra, e' detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta, all'atto dell'emissione. Inoltre, e' detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che gia' non siano detratti per intiero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passivita', secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva