Art. 102
Il conseguimento di piu' lauree o diplomi da' diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non puo' essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva