Art. 109
Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, e' stabilita la localita' nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione e' valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475)). I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.
Testo vigente dal 12 maggio 1968, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva