Art. 114
((Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel Caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata con decreto del medico provinciale:
- a)per la fine dell'ente e della istituzione;
- b)per volontaria rinuncia;
- c)per abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente)).
Testo vigente dal 26 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva