Art. 115
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Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, e' stabilita una speciale indennita' di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a con corso. ((La predetta indennita' puo' essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila)). L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, e' determinata dalla Commissione indicata nell'art. 105, sentito il podesta' del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno. L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104. Le disposizioni relative alla misura e alle modalita' di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennita' ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
Testo vigente dal 8 febbraio 1941 al 14 marzo 1950 · versione 6 su Normattiva