Art. 122

La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non e' permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilita' del titolare della medesima. Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialita' medicinali, messi in commercio gia' preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialita' medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art122 · fonte su Normattiva