Art. 174

Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialita' medicinali e le modalita' con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialita' medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento. Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialita' medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicita', sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse. 62

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178

62

Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188".

Testo vigente dal 1 ottobre 1991, tuttora in vigore · versione 63 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art174 · fonte su Normattiva