Art. 124
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:
- a)l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali;
- b)l'elenco dei prodotti la vendita dei quali e' libera tutti senza restrizione;
- c)l'elenco dei prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni che sono determinate nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943 · versione 0 su Normattiva