Art. 124

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

  • a)l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali;
  • b)l'elenco dei prodotti la vendita dei quali e' libera tutti senza restrizione;
  • c)l'elenco dei prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni che sono determinate nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art124 · fonte su Normattiva