Art. 125
((Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 9 OTTOBRE 1964, N. 990)). E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonche' dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta. E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. ((Il Ministro per la sanita')), con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale il prefetto puo' ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, puo' dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113.
Testo vigente dal 12 novembre 1964, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva