Art. 132
Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva