Art. 141
((Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500)). Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, puo' ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 15 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 79 su Normattiva