Art. 143

Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanita' pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali. Sono soggetti altresi' a vigilanza, ai fini della tutela della sanita' pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici. Le autorita' sanitarie possono, nell'interesse della sanita' pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art143 · fonte su Normattiva