Art. 147
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorita', di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione. In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi all'autorita' sanitaria a ogni richiesta, la quantita' e la quanta delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente. Il contravventore e punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. A detta pena puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva