Art. 145
Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che puo' anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale e' assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto. Se il risultato dell'ispezione non e' soddisfacente, il proprietario o conduttore dell'officina e' diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura. I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva