Art. 15
((Il Consiglio superiore di sanita' si divide in tre sezioni. Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva