Art. 150
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La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non puo' aver luogo senza autorizzazione del Ministro per l'interno. Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire duemila a diecimila. In caso di recidiva la pena e' sempre dell'arresto.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva