Art. 152
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Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e somministra senza prescrizione, o in quantita' superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identita' o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorlina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda, da lire mille a diecimila, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva