Art. 154
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I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantita' occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel primo comma. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva