Art. 155

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Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o a persona che non sia munita di carta di identita' o di documento equivalente, ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di conservarla in originale e' punito con l'arresto fino ad un anno o con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila. In caso di recidiva la pena e' sempre dell'arresto oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art155 · fonte su Normattiva