Art. 156

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Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azioni stupefacente, deve farne denunzia, entro due giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire due cento a duemila. Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda e sostituite l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art156 · fonte su Normattiva