Art. 157
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Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a se' e agli altri o riesce di pubblico scandalo, puo' essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante. L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorita' di pubblica sicurezza ed e' autorizzata dal pretore, previo accertamento medico. In caso di urgenza il ricovero e' disposto provvisoriamente dall'autorita' di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorita' giudiziaria. A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva