Art. 158
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Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 de, Codice penale, puo' ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva