Art. 160
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Ferma l'iniziativa del pubblico ministero per i fatti che costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col regolamento, spettano al Ministro per l'interno, che li esercita a mezzo dei prefetti, coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954 · versione 0 su Normattiva