Art. 161
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Nessuna officina di prodotti chimici usati in medicina o di preparati galenici puo' produrre, a scopo di vendita, una specialita' medicinale, senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno. Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del precedente comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo', in caso di recidiva, ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941 · versione 0 su Normattiva