Art. 177
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E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialita' medicinali registrate dal Ministero, indicato nell'articolo precedente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a duecento.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva