Art. 182
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I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica, contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione. Il parere del Consiglio superiore di sanita' deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell'art. 180.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva