Art. 188-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 538)) 64
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538
64Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le attivita' disciplinate dallo stesso in conformita' di quanto previsto dal richiamato art. 188- bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attivita' purche' presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2".
Testo vigente dal 1 maggio 1993, tuttora in vigore · versione 66 su Normattiva