Art. 188

Il contravventore alle disposizioni della presente sezione e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila. Se la trasgressione e' commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene e' aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno. Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, puo' ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art188 · fonte su Normattiva