Art. 19
Il voto del Consiglio provinciale di sanita' e' obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:
- a)sui regolamenti locali di igiene e sanita';
- b)sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
- c)sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
- d)sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
- e)sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;
- f)sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
- g)sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;
- h)sulla piante organiche delle farmacie;
- i)sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
- i)sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;
- m)sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;
- n)in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale. E' in facolta' del prefetto di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva