Art. 190
E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:
- a)poppatoi a tubo, nonche' parti staccate di essi destinate a comporli;
- b)succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva