Art. 191
La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva. Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica. Il contravventore a tali prescrizioni e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva