Art. 196
L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico. I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresi' tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa. La tassa annua di ispezione e' anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici. 55
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1978, n. 833
55con decorrenza dal 1 gennaio 1979
La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l'art. 43, comma 4) che sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma della predetta legge il presente articolo rimane in vigore, intendendosi sostiuiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale. Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 2) che la presente modifica avra' affetto a decorrere dal 1 gennaio 1979.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978, tuttora in vigore · versione 56 su Normattiva