Art. 202
Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva