Art. 203
La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non puo', nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanita' o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire duecento.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva