Art. 205
Il regolamento deve determinare:
- a)le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
- b)le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
- c)le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
- d)le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
- e)la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
- f)le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
- g)le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva