Art. 207
Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo e' di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio. Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva