Art. 209
((Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorita', il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Contro il provvedimento del sindaco e' ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale)). Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva