Art. 210
Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo. E' invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformita' delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva