Art. 215
Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitorii, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva